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$Daniele Pellegrini

L'Archivio dei rapporti finanziari, e cosa non vede

6 minaggiornato il

Un registro dove cercare i rapporti di una persona morta esiste, e molti non lo sanno: è l’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria. Un erede può chiederne l’elenco senza passare da un giudice.

Non è però la soluzione completa che sembra. Dice con chi il defunto aveva un rapporto, non quanto c’è dentro, e copre solo gli operatori finanziari italiani soggetti all’obbligo di comunicazione. È un aiuto reale, e il suo perimetro va conosciuto insieme al vantaggio.

Che cos’è, e chi può chiederlo

Le banche e gli altri operatori finanziari italiani hanno un obbligo preciso. Devono comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti che aprono con i clienti: conti correnti, depositi, dossier titoli. Quelle comunicazioni finiscono in una sezione dedicata, ed è l’Archivio dei rapporti finanziari.

Chi ha un interesse proprio può esercitare i diritti sui dati di una persona morta. Lo stesso vale per chi agisce per ragioni familiari degne di tutela. L’accesso a questo archivio rientra fra quei diritti: in concreto, un erede può chiederne l’elenco.

Non serve l’autorizzazione di un giudice. Per altre categorie di richiedenti, come i creditori, quel passaggio è invece necessario. All’erede basta attestare la propria qualità. Può farlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che indica il titolo della successione e i chiamati all’eredità.

L’istanza si presenta alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. Quella competente è la regione dell’ultima residenza del defunto. In alternativa si procede per via telematica, dall’area riservata. Esiste un modello dedicato proprio all’erede.

Sui costi le informazioni pubbliche non concordano. L’importo dovuto per il rilascio non è pubblicato in anticipo: viene comunicato al momento della risposta.

Che cosa dice, e cosa non dice

La risposta è un elenco di rapporti, non di saldi. Dice presso quali operatori il defunto aveva un rapporto e di che tipo era. Non dice quanto c’è dentro: i dati di saldo esistono nella banca dati, ma non vengono rilasciati in questa forma di accesso.

È una distinzione che cambia l’uso dello strumento. L’archivio non sostituisce l’inventario del patrimonio: restringe il campo. Trasforma la domanda «dove ha investito?» nella domanda molto più trattabile «a quali di questi operatori dobbiamo scrivere?».

C’è anche un limite temporale da conoscere: l’interrogazione copre l’ultima annualità presente in banca dati. Un rapporto chiuso in passato, o le cui comunicazioni non ricadono in quella finestra, può non comparire.

Il nome, infine, è una piccola trappola che vale la pena disinnescare. Si trova scritto in due modi: «Archivio dei rapporti finanziari» e «Anagrafe dei rapporti finanziari». Non è un errore di chi lo cita. L’Agenzia delle Entrate usa la seconda formula nella propria modulistica, mentre la prima è quella ancorata al testo di legge. Chi si sente correggere sull’una o sull’altra ha davanti un’incoerenza dell’amministrazione, non un proprio sbaglio.

Dove finisce il suo perimetro

L’obbligo di comunicazione grava su una lista precisa di soggetti: banche, Poste, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, istituti di moneta elettronica, fiduciarie, operatori professionali in oro.

La lista dice, per differenza, che cosa resta fuori:

Dove sta il rapporto Compare nell’Archivio
Banca, Poste o intermediario italiano Sì
Broker o neobroker estero senza stabile organizzazione in Italia (*) No
Exchange cripto estero No
Cripto-attività in autocustodia No
Oro, gioielli, beni fisici No

(*) Stabile organizzazione è la presenza stabile con cui un operatore svolge la propria attività in un Paese. Chi opera in Italia solo da remoto, dall’estero, non ne ha una.

Il punto non è che l’archivio sia incompleto per distrazione. È costruito sulle comunicazioni di chi è obbligato a farle, e chi non ha una sede in Italia non è obbligato. Il perimetro è la conseguenza esatta della norma che lo istituisce.

Merita una riga a parte il caso delle cripto-attività, perché è quello su cui si legge più spesso il contrario. Gli exchange non figurano fra i soggetti obbligati. Quel che è documentato è questo: l’Agenzia delle Entrate qualifica i prestatori di servizi su valute virtuali come operatori non finanziari. E nell’archivio non esiste un codice che identifichi un rapporto in cripto-attività. Un conto denominato in cripto-attività presso una banca italiana viene invece comunicato, perché a comunicarlo è la banca.

Resta poi un limite che non dipende dai soggetti obbligati ma dalla natura del bene. Un lingotto in una cassetta di sicurezza è custodito da una banca italiana, quindi il rapporto compare. Lo stesso lingotto in un cassetto di casa non è un rapporto con nessuno, e nessun archivio potrà mai registrarlo.

Perché l’inventario resta necessario

Il confine dell’archivio coincide quasi esattamente con il confine di un portafoglio costruito in autonomia. Chi tiene tutto in una banca italiana è coperto quasi per intero. Chi ha scelto una piattaforma estera, o custodisce da sé delle cripto-attività, si trova con la parte più difficile da ritrovare che è anche quella che l’archivio non vede.

È il motivo per cui la frase «tanto un registro c’è» è vera e insufficiente allo stesso tempo. Il registro esiste, funziona, e va conosciuto — ma copre lo scenario in cui gli eredi avrebbero comunque trovato qualcosa, e non copre quello in cui non troverebbero niente.

Ciò che colma la differenza non è un altro registro: è un elenco lasciato da chi ha costruito il portafoglio, che dica quali beni esistono, presso chi, e come vi si accede. Come si organizza, e perché organizzarlo per tipo di custodia cambia la sua utilità, è nella pagina su cosa succede ai tuoi investimenti se muori.

Domande frequenti

Non esiste un registro dove cercare i conti di chi muore? Esiste, ed è l’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria. Un erede può chiederne l’elenco senza passare da un giudice. Copre però solo gli operatori italiani soggetti all’obbligo di comunicazione: dice con chi c’era un rapporto, non quanto c’è dentro. Non vede i broker esteri senza sede in Italia, i wallet privati e i beni fisici. È un aiuto reale, non una soluzione completa.

È gratuito richiederlo? Le fonti pubbliche non concordano, quindi la risposta prudente è che l’importo non è noto in anticipo: viene comunicato al momento del rilascio. Diverso è il servizio di ricerca dei rapporti dormienti gestito da Consap, che è consultabile liberamente e senza autenticazione.

Se il defunto aveva un conto su una piattaforma estera, come si fa a saperlo? Non attraverso questo archivio: un operatore privo di stabile organizzazione in Italia — cioè di una presenza stabile con cui vi svolge attività — non è fra i soggetti obbligati alla comunicazione. Restano le tracce indirette — movimenti bancari verso la piattaforma, corrispondenza, documenti fiscali — e soprattutto l’elenco che il titolare ha lasciato.

Fonti