Si possono scrivere le password nel testamento?
7 minaggiornato il
Scrivere le password nel testamento è possibile, ma non serve allo scopo. Chiunque legga il testamento legge anche le password, e un testamento olografo, cioè scritto a mano dal testatore, alla morte viene pubblicato: le password smettono di essere un segreto proprio quando servirebbero. E non trasmette niente a nessuno: le credenziali non sono beni, e un testamento non può lasciarle a qualcuno come si lascia un oggetto.
Credenziali: che cosa sono e perché non si ereditano
Le credenziali sono ciò che apre account, conti e dispositivi: password, codici PIN, codici del secondo fattore di autenticazione, e per le criptovalute la chiave privata e la frase di recupero. La chiave privata è il codice che permette di spostare le cripto-attività; la frase di recupero è la sequenza di parole che serve a ricostruirla. Le credenziali aprono cose molto diverse fra loro:
- account online: posta, archivi in rete, profili;
- pagamenti e conti;
- dispositivi, come il telefono o il computer;
- cripto-attività, quando la chiave privata la conserva il titolare.
Per il Consiglio Nazionale del Notariato le credenziali non sono beni. Le definisce «mere chiavi virtuali di accesso al contenuto da esse secretato, aventi funzione protettiva ed identificativa»: proteggono e identificano, ma non hanno un valore proprio.
Il legato di password, secondo lo stesso Notariato, non è ammissibile. Il legato è la disposizione con cui un testamento assegna un bene determinato a una persona, e una password è un metodo di accesso, non un bene. Si eredita il bene che la password apre, quando è un bene. Che cosa lo è, e quale regola segue ciascun oggetto digitale, è il quadro della pagina sull’eredità digitale.
I tre problemi delle password nel testamento
Scrivere le password nel testamento crea tre problemi indipendenti fra loro: le rende conoscibili, le lascia invecchiare, e non attribuisce ciò che aprono.
- Diventano conoscibili. Chi detiene un testamento olografo, cioè scritto a mano dal testatore, deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione appena sa della morte. Dalla pubblicazione il testamento produce i suoi effetti, e il suo contenuto diventa conoscibile, non solo a chi eredita.
- Invecchiano. Una password cambia ogni volta che serve, mentre un testamento si riscrive di rado. Una password scritta il giorno della firma, alla morte può non aprire più niente.
- Non attribuiscono ciò che aprono. Avere le credenziali non rende titolari del conto o del bene. Il Notariato lo dice in una riga: «affidare la password a qualcuno non vuol dire attribuire la risorsa cui essa dà accesso». Se fra gli eredi c’è disaccordo, chi ha le credenziali non è per questo chi ha il diritto.
🧠 Elena, 61 anni, è un caso costruito. Nel suo testamento olografo aveva elencato gli accessi principali con le password, compresa la casella di posta che riceveva le comunicazioni di tutti gli altri servizi. Alla pubblicazione quelle credenziali sono diventate conoscibili a più persone di quante volesse; e la password della posta l’aveva cambiata due anni prima di morire. Il testamento è lo strumento per dire che cosa esiste e a chi va, e quello sbagliato per dire come si apre: i due contenuti hanno cicli di vita opposti, perché l’elenco dei beni cambia di rado e le password cambiano di continuo.
Separare l’inventario dal segreto
Chi vuole evitare le password nel testamento tiene in due posti diversi l’inventario, cioè l’elenco di che cosa esiste e dove, e il segreto, cioè le credenziali che lo aprono.
| Inventario | Segreto | |
|---|---|---|
| Che cosa contiene | servizi, conti, domini, dispositivi: nessuna password, nessuna frase di recupero | password, codici, frasi di recupero, secondo fattore |
| Quanto spesso cambia | di rado | di continuo, a ogni nuova credenziale |
| Dove può stare | ovunque sia ritrovabile, anche in un testamento | in un atto destinato a essere pubblicato diventa conoscibile; il metodo lo tiene in custodia separata, con istruzioni |
Per affidare le credenziali, il Consiglio Nazionale del Notariato indica il mandato post mortem. È un incarico dato in vita a una persona di fiducia, con istruzioni su che cosa fare dopo la morte: per esempio cancellare certi dati, o consegnarli a chi si è indicato. Il Notariato lo considera ammesso per dati e risorse con valore affettivo, familiare e morale.
Il mandato post mortem non ha i vincoli di forma e di pubblicità del testamento, opera dopo la morte senza attendere i tempi della successione, ed è revocabile. Resta utile finché le credenziali affidate sono quelle in uso.
Con un mandato si possono anche distinguere due ruoli: una persona custodisce le credenziali, un’altra è autorizzata a riceverle dopo la morte. Chi custodisce, così, non è chi ha titolo a usarle. Come strutturare un mandato è una decisione di pianificazione, da valutare con un professionista abilitato.
Autocustodia: chi ha la chiave ha il bene
Con le cripto-attività in autocustodia, conservate dal titolare senza un intermediario, chi ha la chiave privata ha di fatto il bene. Chi conosce la chiave o la frase di recupero può spostarle, e dall’altra parte non c’è nessuno a cui rivolgersi. È il caso in cui una credenziale scritta nel testamento pesa di più.
Sulla titolarità delle cripto-attività in autocustodia il diritto non cambia. Il Consiglio Nazionale del Notariato qualifica le cripto-attività come beni digitali, che entrano nell’eredità, e l’erede resta titolare anche senza la chiave privata. Cambia il fatto: senza la chiave il bene non si raggiunge, e con la chiave chiunque lo può spostare.
Per questo, in autocustodia, i problemi delle password nel testamento diventano definitivi. Una frase di recupero scritta in un testamento pubblicato mette il bene nelle mani di chiunque la legga; una frase che nessuno trova lo rende irraggiungibile. Chi la consegna troppo presto ha già ceduto il bene, e chi non la consegna affatto lo ha perso.
Per le cripto-attività in autocustodia, il criterio da cui parte chi vuole evitare sia la consegna troppo presto sia la perdita della chiave è che nessuno possa agire da solo prima della morte, e che tutti insieme possano agire dopo. Come realizzarlo è una scelta tecnica e personale.
Domande frequenti
Dove si tengono le password, se non nel testamento? Il testamento olografo le rende conoscibili alla pubblicazione, e tenerle nello stesso documento dell’inventario le espone a chiunque lo legga. Dove vadano è una scelta di sicurezza personale, che dipende da quante sono, da chi deve poterle usare e da quanto spesso cambiano. Il criterio che resta valido comunque è tenere separati ciò che esiste e come si apre, perché cambiano con ritmi opposti.
Basta lasciare tutte le password scritte a una persona di fiducia? Da solo no. Affidare una password non attribuisce la cosa che apre: chi entra non per questo ne ha titolo, e può trovarsi a fare qualcosa che formalmente non gli spetta. E un elenco di credenziali va aggiornato ogni volta che ne cambia una. Lo strumento che il Notariato descrive per affidare credenziali e istruzioni a una persona di fiducia è il mandato post mortem, che considera ammesso per dati e risorse con valore affettivo, familiare e morale.
Fonti
- Credenziali come «mere chiavi virtuali di accesso», non beni digitali; cripto-attività come beni digitali — Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1_2023/DI, § 4, verificato il 2026-08-06
- Non ammissibilità del legato di password — Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1_2023/DI, nota 64, che richiama lo Studio CNN n. 6-2007/IG, verificato il 2026-08-06
- Pubblicazione del testamento olografo e conoscibilità del contenuto — artt. 620 e 622 c.c., voce verificata al 2026-07-28 (
RN-F-047) - «Affidare la password a qualcuno non vuol dire attribuire la risorsa cui essa dà accesso» — Consiglio Nazionale del Notariato, decalogo «Eredità digitale», aggiornamento del 06/03/2025, punto 4, verificato il 2026-08-06
- Mandato post mortem exequendum, ammesso per dati e risorse con valore affettivo, familiare e morale — Consiglio Nazionale del Notariato, comunicato del 06/03/2025, decalogo punto 3, verificato il 2026-08-06
- Mandato post mortem: assenza dei vincoli di forma e di pubblicità del testamento, operatività dopo la morte senza attendere la successione, revocabilità, ruoli distinti di depositario e legittimato; possesso delle credenziali distinto dal possesso dei beni; il testamento come sede che vanifica la segretezza delle credenziali, perché chiunque lo legga ne viene a conoscenza — C. Vitale, «La successione mortis causa del patrimonio digitale», Cammino Diritto, 27/08/2024, §§ 8.2–8.3, verificato il 2026-08-20