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$Daniele Pellegrini

Eredità digitale: che cosa si eredita, e che cosa no

11 minaggiornato il c'è anche il video

Di ciò che una persona lascia online, agli eredi passa solo una parte. I beni digitali con un valore economico, come domini o criptovalute, entrano nell’eredità; sui dati personali vale una norma propria; password e altre credenziali non si ereditano. L’account, che è un contratto con chi fornisce il servizio, di norma non si trasmette.

Non esiste una legge europea dedicata all’eredità digitale, e in Italia l’unica norma sul tema riguarda i dati. Per questo pesa soprattutto ciò che si predispone prima: le designazioni che i servizi offrono, e un inventario di che cosa esiste e dove.

Beni digitali, dati personali e credenziali

Beni digitali, dati personali e credenziali sono tre oggetti diversi, e ognuno segue una regola propria. Il linguaggio comune li chiama tutti «le password», e così chi cerca le password di un account finisce spesso per chiedere al fornitore una cosa che il fornitore non consegna.

Oggetto Che cosa comprende Che valore ha Che regola segue
Beni digitali file e software con valore economico, nomi di dominio dei siti, cripto-attività, saldi su un servizio di pagamento economico entrano nell’eredità come gli altri beni
Dati personali foto, messaggi, corrispondenza soprattutto affettivo hanno una norma propria, nel Codice privacy: alcune persone vicine al defunto, a certe condizioni, possono chiedere di vederli, averne copia o farli cancellare, salvo un suo divieto scritto
Credenziali password, codici PIN, frasi di recupero, chiavi private nessuno di proprio: aprono gli altri due non si ereditano: sono chiavi di accesso, non beni

Le cripto-attività sono le criptovalute e i beni simili, registrati su una rete informatica. La chiave privata è il codice che permette di spostarle, e la frase di recupero è la sequenza di parole che serve a ricostruirla.

La differenza fra beni e credenziali nasce dalla nozione di bene. Per il codice civile un bene è una cosa che può essere oggetto di diritti: un file o un dominio lo sono, una password no, perché serve soltanto ad aprire qualcos’altro.

Manca anche una legge europea che metta ordine. Il regolamento europeo sulla protezione dei dati, il GDPR, non si applica ai dati delle persone decedute e lascia la materia ai singoli Stati. L’Italia ha una norma sola, nel Codice privacy, la legge italiana sui dati personali, e riguarda i dati: non gli account, né le credenziali.

Un conto online presso una banca, a differenza di un account, è la versione digitale di un conto reale. Segue le regole ordinarie della successione, come ogni altro rapporto finanziario.

L’account: un contratto con il fornitore

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato un account non è un bene, ma una relazione contrattuale fra chi usa un servizio e chi lo fornisce: lo spazio in cui stanno foto e messaggi resta del fornitore. Gli eredi potrebbero al più prendere il posto del titolare nel contratto, e i contratti uguali per tutti gli utenti di norma lo escludono. Le condizioni d’uso di iCloud, di Apple, lo scrivono in una sezione intitolata «Nessun diritto di successione».

“Eredità digitale” mette insieme tre cose che la legge tratta in modo diverso: i beni che hanno un valore economico, i dati che hanno un valore affettivo e le credenziali che aprono gli uni e gli altri. Sul secondo punto il Codice privacy dà a chi ha ragioni familiari meritevoli di protezione la possibilità di esercitare i diritti sui dati della persona deceduta, salvo che questa lo abbia vietato per iscritto.

Ma i contratti della maggior parte delle piattaforme dicono che l’account in sé è una licenza personale che non si trasferisce, e offrono procedure proprie che non coincidono con l’accesso. Come si compongano i due piani non è ancora stato chiarito in modo generale. La conseguenza pratica è che è meglio muoversi prima: i contatti erede previsti dai servizi, un inventario di cosa esiste e dove.

Per chi resta le strade sono due, e non portano allo stesso posto. La procedura del servizio dà i poteri che il servizio elenca; la richiesta sui dati permette di esercitare i diritti sui dati. Chi può percorrerle, e che cosa ne hanno detto i tribunali, sta nella pagina su chi può accedere all’account di un defunto.

Che cosa resta fuori dalla successione digitale

Quattro categorie di risorse digitali non entrano nell’eredità, ciascuna per una ragione propria: i contenuti piratati, i contenuti in licenza, gli account di firma elettronica e quelli di identità digitale. L’elenco è quello del Consiglio Nazionale del Notariato.

Risorsa Perché resta fuori
Contenuti piratati l’oggetto è illecito
Contenuti concessi in licenza, come film, musica e libri acquistati su licenza il titolare pagava per usarli: la copia non era sua
Account di firma elettronica è legato alla persona, e si estingue con lei
Account di identità digitale, come lo SPID, il Sistema pubblico di identità digitale è legato alla persona, e si estingue con lei

I contenuti in licenza riguardano chiunque abbia comprato film, musica o libri in digitale. Una biblioteca costruita in anni di acquisti è, per la maggior parte, un insieme di diritti d’uso: nemmeno la designazione più ampia fra quelle offerte dai servizi consegna i contenuti acquistati.

Un account di firma elettronica serve a firmare documenti digitali; un account di identità digitale serve ad accedere ai servizi pubblici online con la propria identità. Entrambi identificano una persona, e con la sua morte si estinguono.

Le procedure dei servizi, e che cosa coprono

I servizi online prevedono procedure per la morte del titolare, e nessuna di quelle rilevate trasferisce l’account. Sono di quattro tipi:

La designazione è l’unica che si configura da vivi. Memorializzazione, esportazione e chiusura le attiva qualcuno dopo la morte, e solo se sa che l’account esiste.

💰 In una nostra rilevazione documentale dell’agosto 2026 su 11 categorie di servizio, 10 documentano la chiusura e 3 una designazione in vita. Per 7 categorie il dato viene dalla sola tabella del Garante per la protezione dei dati personali: ciò che non risulta documentato non è detto che non esista. Anche le 3 designazioni non si somigliano: su Facebook la persona designata può pubblicare un ultimo messaggio ma non entrare nell’account, su Google riceve un link per scaricare i dati scelti dal titolare, su Apple accede ai dati conservati su iCloud.

Che cosa consegna ciascuna designazione, e che cosa resta fuori anche dalla più ampia, sta nella pagina sul contatto erede.

Perché le credenziali non si ereditano

Password, codici e frasi di recupero non sono beni: sono chiavi che aprono un bene, e una chiave non entra nell’eredità. Aprono cose molto diverse fra loro:

Il Consiglio Nazionale del Notariato definisce le credenziali «mere chiavi virtuali di accesso al contenuto da esse secretato». Un testamento non può lasciarle a qualcuno come si lascia un oggetto: manca la cosa da trasmettere.

Il testamento olografo, quello scritto a mano, è anche il posto sbagliato per custodire le credenziali. Alla morte viene pubblicato, e da quel momento il suo contenuto diventa conoscibile: una password scritta lì smette di essere un segreto proprio quando servirebbe.

Avere la password, poi, non significa avere ciò che apre. Il Notariato lo dice in una riga: «affidare la password a qualcuno non vuol dire attribuire la risorsa cui essa dà accesso». Gli altri difetti delle password nel testamento, e il metodo che li evita, sono nella pagina sulle password nel testamento.

Le cripto-attività in autocustodia, conservate dal titolare senza un intermediario, sono il caso limite. Il Notariato le qualifica come beni digitali, che si ereditano. Nei fatti chi ha la chiave privata può spostarle, e chi ne ha titolo senza la chiave non ha nessuno a cui rivolgersi. Che cosa si dichiara di cripto-attività ricevute, e a quale valore, è un tema fiscale a sé.

Che cosa predisporre da vivo

Le mosse possibili sono tre: un inventario di che cosa esiste, le designazioni dove i servizi le offrono, e la scelta di una persona di riferimento. Solo la terza può comportare di affidare delle credenziali a qualcuno.

🧠 Marco, 44 anni, sviluppatore, è un caso costruito. Teneva tutto in ordine: una password diversa per ogni servizio, custodite in un gestore protetto da una password principale che conosceva solo lui. Non aveva designato nessuno. Dopo la sua morte la famiglia ha ottenuto, con mesi di attesa e un ricorso d’urgenza in tribunale, una parte dei dati: non l’account, non il gestore delle password, non il dominio del suo blog, scaduto perché nessuno sapeva che esistesse. Il suo ordine funzionava solo per lui: tutto dipendeva da un segreto che conosceva soltanto lui.

La prima mossa è un inventario digitale: che cosa esiste, dove, e a chi rivolgersi. Non contiene password, frasi di recupero o risposte a domande di sicurezza, e per questo si scrive e si aggiorna facilmente. È anche l’unica cosa che serve in ogni caso, qualunque cosa decidano i contratti dei servizi e la legge. Per conti, dossier titoli e investimenti l’inventario ha una forma propria, descritta nella pagina su che cosa succede agli investimenti alla morte del titolare.

La seconda mossa è attivare le designazioni dove i servizi le offrono, sapendo che cosa coprono. Per capire se una designazione basta, le domande sono tre: che cosa consegna, a chi, e che cosa resta fuori. Dove la designazione non esiste, l’inventario è tutto quello che c’è.

Scegliere la persona di riferimento, e che cosa dovrà poter fare, è la terza mossa. Il Consiglio Nazionale del Notariato indica per questo il mandato post mortem: un incarico a una persona di fiducia, a cui si affidano le credenziali con istruzioni su che cosa farne dopo la morte.

Il mandato post mortem è revocabile, e resta utile finché le credenziali affidate sono quelle in uso. Come strutturarlo è una decisione di pianificazione, da valutare con un professionista abilitato.

⚙️ Il tuo inventario digitale è un foglio da compilare una volta, organizzato per categoria di servizio in tre colonne: che cosa esiste, dove, a chi rivolgersi. Una seconda parte serve a verificare le designazioni con le tre domande, la terza a definire la persona di riferimento. Non ha nessun campo per le credenziali.

→ Il tuo inventario digitale

Domande frequenti

Non esiste una legge sull’eredità digitale? Non a livello europeo, e in Italia c’è una sola norma sul tema, che riguarda i dati e non gli account. Altri Stati hanno legiferato sui beni digitali: in Inghilterra e Galles, per esempio, una legge del 2025 riconosce che i beni digitali possono essere oggetto di proprietà.

Come si fa a sapere se un familiare aveva cose online di cui nessuno sa niente? Sul digitale non esiste un registro da consultare: resta ciò che il titolare ha lasciato scritto, ed è la ragione per cui un inventario fatto prima funziona in ogni caso. Sul patrimonio finanziario la situazione è diversa, ed è il tema della pagina su che cosa succede agli investimenti alla morte del titolare.

Quanto si paga di tasse su quello che si eredita online? Dipende da che cosa si trasmette, e degli account per lo più non si trasmette nulla. I beni digitali con un valore economico passano agli eredi come gli altri beni; quanto si paghi su di essi dipende dalle soglie di esenzione e dalle percentuali dell’imposta di successione, che sono un tema fiscale a sé.

Fonti